Per impianti a regola d’arte si intende un impianto realizzato nel rispetto degli obblighi di legge, ovvero osservando l’insieme delle singole norme tecniche obbligatorie, e riguarda sia la realizzazione vera e propria del sistema, sia i prodotti utilizzati.
Questo obbligo è previsto da tutta la legislazione che riguarda gli impianti al servizio degli edifici (DM 37/08 e legislazione speciale che richiama questo decreto – v. art. 209, c. 4 del D.lgs. 259/03 e DM 22/01/2013, art. 9, c. 2 “Regole tecniche” e “Codice delle comunicazioni elettroniche”), oltre che dalla legislazione speciale di prodotto.
Responsabilità e sanzioni
Il Codice Civile prevede che le responsabilità di un impianto (o delle prestazioni professionali ad esso collegato) riguardino sia la “prestazione d’opera” e quindi l’installatore, sia le “prestazioni di opera intellettuale” e quindi il progettista.
L’installatore e il progettista, nella realizzazione di impianti a regola d’arte, devono sempre tenere a mente sia gli obblighi di legge sia le condizioni contrattuali liberamente convenute tra le parti. In caso di variazioni rispetto agli uni o alle altre potrebbero infatti rischiare sanzioni civili (risarcimento dei danni, risoluzione dei contratti), amministrative e disciplinari (sospensione dall’Albo provinciale delle imprese artigiane e dagli albi professionali) o penali (multa, reclusione, ammenda, arresto).
È da sottolineare inoltre come queste possono derivare sì da eventi infortunistici con conseguenti danni a persone, animali o cose, ma anche in caso di falsità degli atti rilasciati, in particolar modo quanto riguarda la “dichiarazione di conformità”.
Il DM 37/08
Installatori e progettisti, per impianti a regola d’arte, dovrebbero far affidamento al già citato DECRETO MINISTERIALE del 22 gennaio 2008, n. 37, modificato dal Decreto 19/05/2010, che si applica agli impianti di tutti gli edifici, a prescindere dal loro uso. Interessati dal decreto sono gli impianti elettrici, idrici, sanitari, elettronici, il riscaldamento, le canne fumarie e le condutture di aerazione e i sistemi antincendio. impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere e gli impianti di sollevamento di persone o di cose.
Questo prevede che al termine dei lavori, l’impresa installatrice effettui le verifiche previste dalla normativa vigente e rilasci al committente la dichiarazione di conformità degli impianti.
Farsi strada all’interno della normativa vigente è assai arduo: l’intero mondo dell’impiantistica è caratterizzato dalla frammentazione; modifiche, note, nuovi decreti, nuove direttive europee costringono l’installatore e il progettista a tenersi in continuo aggiornamento.
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